Art. 8.
(Agevolazioni fiscali e tributarie relative alle superfici delle infrastrutture sportive).

      1. Al fine di garantire la più completa attuazione della presente legge, i comuni possono esentare, per almeno dieci anni, le superfici delle infrastrutture sportive nuove realizzate e di quelle ristrutturate dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), della tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU), degli oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione.
      2. Le aziende utilizzatrici di spazi o di servizi particolari funzionali all'attività espletata dalle infrastrutture sportive di cui al comma 1 possono detrarre dalle imposte sui redditi i relativi costi.